Circolari

Installazione strumenti di localizzazione satellitare GPS su autovetture aziendali – Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 7/11/2016.
Circolare n° 83/2016 » 21.11.2016
Con la circolare in oggetto, l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, la neonata agenzia unica istituita dal decreto legislativo n. 149/2015 per espletare le funzioni ispettive del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, ha fornito le proprie indicazioni operative circa la installazione e la utilizzazione di impianti satellitari GPS in relazione a quanto previsto dall’articolo 4 della legge n. 300/1970 alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 23 del d. lgs. n. 151/2015.
La comunicazione è indirizzata alle Direzioni Territoriali del Lavoro ed al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro e va in direzione opposta a quanto sinora espresso da alcune direzioni locali.
Il tema è la previsione del nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, in base alla quale, come noto, non occorre accordo sindacale né autorizzazione della DTL nel caso di installazione di “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” nonché per gli strumenti di registrazione delle presenze e degli accessi in azienda.
Sul tema si era espressa la Direzione Interregionale del Lavoro di Milano, con la nota n. 5689 del 10 maggio 2016, sostenendo che, nel settore dell’autotrasporto, l’installazione sul veicolo aziendale del rilevatore GPS per esigenze assicurative e/o per esigenze produttive e/o di sicurezza, pur rilevando indirettamente gli spostamenti del lavoratore, rientri nella previsione del nuovo art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, atteso che “l’automezzo ed il GPS servono entrambi, inscindibilmente ed unitariamente, al lavoratore per rendere la sua prestazione lavorativa e, quindi, sono uno strumento di lavoro nella loro unicità”.
Analogo ragionamento veniva svolto per gli addetti al call center con riferimento ai c.d. “controlli in cuffia” o per lo smartphone aziendale assegnato a venditori e dotato di una normale “app” di mappe utili al lavoratore per i suoi spostamenti: tutti casi rientranti, secondo la Direzione Interregionale del Lavoro di Milano, in cui ritenere “escluso l’obbligo di accordo sindacale preventivo o di alternativa istanza di autorizzazione alla DTL”.
Tale parere è sembrato coerente con le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 151/2015, inequivocabilmente intitolato “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese….”, soprattutto nella logica di aggiornamento di anacronistiche prescrizioni risalenti al 1970 ed alla luce delle innovazioni tecnologiche ed informatiche, in particolare degli ultimi 10-15 anni.
Dopo aver richiesto, da informazioni assunte, il ritiro di detto parere, l’Ispettorato Nazionale ha invece espresso, “acquisito il parere dell’ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, con la circolare del 7 novembre, una tesi interpretativa certamente restrittiva, atta a frenare significativamente la portata delle nuove disposizioni normative.
Secondo l’Ispettorato Nazionale, è necessario individuare quando l’installazione della localizzazione satellitare sia strettamente funzionale a “rendere la prestazione lavorativa”, ovvero se lo strumento costituisca un mezzo indispensabile per rendere la prestazione lavorativa, o sia al contrario un “elemento aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzato in via primaria ed essenziale per l’esecuzione della prestazione, ma per rispondere ad “ulteriori esigenze” (di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza sul lavoro).
Qualora tali strumenti costituiscano quindi un “elemento aggiunto”, sempre secondo la circolare n. 2/2016, si rende necessario l’accordo sindacale o, in alternativa, l’autorizzazione preventiva dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.
Fanno eccezione a tale conclusione i “casi del tutto particolari” ove i sistemi di localizzazione siano installati “per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione”, indispensabili nella misura in cui l’attività lavorativa non può essere espletata senza l’uso di tale strumentazione o nel caso in cui l’installazione del GPS sia richiesta da specifiche norme di natura legislativa o regolamentare (come per il trasporto di valori di importo superiore a 1.500.000 euro).
In attesa di ulteriori delucidazioni o interventi, la circolare appare comunque un evidente passo indietro rispetto alla ritenuta innovatività delle disposizioni introdotte dal d. lgs. n. 151/2015.
Distinti saluti.
» Firma Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo | Autore MI/mf» Carta intestata
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